LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 17
 
1. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito, alla Rubrica n. 5 - programma 0.6.4. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 741 (1.1.141.2.10.32) con la denominazione << Fondo regionale per l' Europa >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.050 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Al predetto onere di lire 1.050 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 5, Partita n. 4, dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
3. Sul precitato capitolo 741 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 350 milioni cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1989.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 741 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.