LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6

Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l' attuazione dei programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/1989
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 14
 Approvazione di progetti comunitari
da parte della Giunta regionale
1. L' approvazione dei progetti attuativi di programmi comunitari, o di progetti comunque ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali della Comunità europea, è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente nella materia, di concerto con l' Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni.