Art. 1
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare alloggi costruiti o da costruire nel territorio del Comune di Gradisca d' Isonzo, su progetto, conforme ai vigenti strumenti urbanistici ed alle prescrizioni della
legge 18 agosto 1978, n. 497, assentito dall' Autorità militare, sino alla concorrenza dell' importo di lire 2.800 milioni, e da cedere al Ministero delle difesa in permuta con immobili localizzati nel territorio dei Comuni di S. Giorgio di Nogaro, Latisana e Precenicco.
2. Per la determinazione del valore dei beni oggetto dell' operazione di permuta, si farà riferimento alla stima effettuata dall' ufficio tecnico erariale competente, con l' incremento relativo a tutte le spese sostenute, e con l' esclusione degli oneri che possono costituire oggetto di successivo rimborso.
3. In relazione ad eventuali differenze fra i valori dei beni oggetto di permuta, determinati ai sensi del comma 2, le parti provvederanno ai relativi conguagli.
4. I beni immobili acquisiti in permuta dalla Regione Friuli - Venezia Giulia vengono ceduti a titolo gratuito ai Comuni nel cui territorio detti beni sono localizzati.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 44/1993
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 192, comma 1, L. R. 5/1994