LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO VII
 Interventi nel settore dell' artigianato e della cooperazione
Art. 53
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 54
 Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, i cui stanziamenti, in termini di competenza, vengono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo:
a) al capitolo 8035 per l' importo di lire 2.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) al capitolo 8037 per l' importo di lire 1.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).

3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, così come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, nel settore dell' artigianato, la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
Art. 55
 Interventi a favore della cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione - istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - del Consorzio regionale garanzia fidi - finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l., con l' ulteriore finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, la denominazione del capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 viene così modificata: << Finanziamento straordinario al Consorzio regionale garanzia fidi - finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 >>.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010