LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO V
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 42
 Indennità compensativa
in zone di montagna e svantaggiate
(programma 3.1.2.)
1. Per la concessione dell' indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6399 (2.1.234.3.10.10.) con la denominazione << Assegnazione alle Comunità montane di fondi per la concessione agli imprenditori singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici ed alle società di persone operanti nel settore agricolo, di un' indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
Art. 43
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6336 (2.1.163.2.10.10.) con la denominazione << Contributi << una tantum >> a titolo di premio a favore di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, a copertura delle spese generali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 47
 Contributi straordinari
alle Associazioni provinciali allevatori
(programma 3.1.7.)
1. In relazione alla peculiare funzione svolta nel settore zootecnico dalle Associazioni provinciali allevatori, l' Amministrazione regionale è autorizzata a erogare a favore di dette associazioni sovvenzioni straordinarie nell' anno 1989 fino al 100% della spesa ammissibile per consentire l' acquisto o l' ampliamento delle relative sedi.
2. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1989 e nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6769 (2.1.243.3.10.10.) con la denominazione << Sovvenzioni straordinarie alle Associazioni provinciali allevatori per l' acquisto e l' ampliamento e la ristrutturazione delle relative sedi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1989.
Art. 48
 Sostegno agli imprenditori agricoli
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 40 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 49
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 1999.

3. L' onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 50
 Contributi in conto capitale
sugli investimenti delle imprese industriali
(programmi 3.2.2. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 12.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, i cui stanziamenti, in termini di competenza, vengono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo:
a) al capitolo 7345 per l' importo di lire 2.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) al capitolo 7348 per l' importo complessivo di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).

3. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7548 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
6. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
Art. 51
 Progetti di ricerca nel settore dell' informatica
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 52
 Ripristino efficienza produttiva
Aziende danneggiate da calamità naturali
(programma 3.2.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1989, un limite di impegno di lire 150 milioni per il settore dell' industria.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 e al 1991, fa carico al capitolo 7726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.