LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi per la salvaguardia dell' ambiente
Art. 20
 Finanziamenti alle Province
in materia di inquinamento atmosferico ed acustico
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 21
 Acquedotti e fognature
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 è autorizzata la spesa di lire 18.750 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 18.750 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 18.750 milioni per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 700 milioni per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l' anno 1989.
10. Il predetto onere di lire 2.100 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.100 milioni per l' anno 1989.
Art. 22
 Piani provinciali di smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti destinati alla copertura degli oneri conseguenti alla predisposizione dei Piani provinciali previsti dal comma 1, lettera a), dell' articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, così come sostituito con l' articolo 22 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.
2. Le domande, intese ad ottenere i precitati finanziamenti, devono essere presentate, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell' ambiente, corredate dal relativo preventivo di spesa. I finanziamenti sono concessi ed erogati in un' unica soluzione ed in via anticipata.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2397 (2.1.233.3.08.16.) con la denominazione << Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per la predisposizione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Art. 23
 Smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 10.000 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
Art. 24
 Distribuzione gas metano
(programma 1.1.4.)
1. Per le finalità previste dalla lettera b) dell' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 12.000 milioni fa carico al capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 12.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 25
 Catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale
(programma 1.3.3.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.3. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 3012 (2.1.210.5.10.11) con la denominazione << Spese per l' attuazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1989.
Art. 26
 Parchi urbani e verde attrezzato
(programma 1.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10, secondo comma, della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, è autorizzata la spesa di lire 611 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 611 milioni fa carico al capitolo 2121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 611 milioni per l' anno 1989.