LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 79
 Zootecnia
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 810 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 810 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2020.
3. L' onere complessivo di lire 2.430 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Al predetto onere di lire 2.430 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 6469 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene conseguentemente ridotto di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2020 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. All' onere relativo alle annualità successive al 1991 si fa fronte come segue:
a) alle annualità autorizzate dal 1992 al 2001 con l' assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752;
b) alle annualità autorizzate dal 2002 al 2020 mediante l' utilizzo parziale, per pari importo, delle disponibilità derivanti dalla cessazione del limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 148 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

7. Il limite di impegno quinquennale di lire 810 milioni, iscritto sul capitolo 6469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 - in corrispondenza all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed iscritta per pari importo sul capitolo 274 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio medesimo - è revocato a decorrere dall' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1992 sono revocate.