LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 77
 Rimborso ai comuni per interventi assistenziali
(programma 2.2.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni le spese da questi sostenute nel 1986 per l' erogazione degli assegni integrativi mensili agli invalidi civili previsti dall' articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. I rimborsi saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e dal conto consuntivo per l' anno 1986.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4760 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Rimborso ai Comuni delle spese sostenute nell' anno 1986 per l' erogazione di assegni integrativi agli invalidi civili >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.