LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 67
 Ripiano disavanzi
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
(programma 3.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia finanziamenti straordinari al fine di ripianare i disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1988. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8366 (2.1.155.2.10.24.) con la denominazione << Finanziamento straordinario alle aziende di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1988 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni per l' anno 1989.