LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 55
 Interventi a favore della cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione - istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - del Consorzio regionale garanzia fidi - finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l., con l' ulteriore finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, la denominazione del capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 viene così modificata: << Finanziamento straordinario al Consorzio regionale garanzia fidi - finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 >>.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010