LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 47
 Contributi straordinari
alle Associazioni provinciali allevatori
(programma 3.1.7.)
1. In relazione alla peculiare funzione svolta nel settore zootecnico dalle Associazioni provinciali allevatori, l' Amministrazione regionale è autorizzata a erogare a favore di dette associazioni sovvenzioni straordinarie nell' anno 1989 fino al 100% della spesa ammissibile per consentire l' acquisto o l' ampliamento delle relative sedi.
2. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1989 e nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6769 (2.1.243.3.10.10.) con la denominazione << Sovvenzioni straordinarie alle Associazioni provinciali allevatori per l' acquisto e l' ampliamento e la ristrutturazione delle relative sedi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1989.