LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 37
 Strutture assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.