LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 settembre 1989, n. 25

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 19
 
1. Alla copertura della spesa di lire 218.740.250.000 - relativa all' anno 1989 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (art. 2 - lire 73.615.500.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II e con l' articolo 83, (lire 145.124.750.000), si provvede:
a) per lire 3.190 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 1.419 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 2841 - lire 229 milioni;
- capitolo 2927 - lire 380 milioni;
- capitolo 6288 - lire 508 milioni;
- capitolo 6290 - lire 63 milioni;
- capitolo 6292 - lire 169 milioni;
- capitolo 6294 - lire 70 milioni;
c) per lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 - Rubrica n. 28 - Partita n. 1;
d) per le restanti lire 213.131.250.000, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.

2. Alla copertura della maggiore spesa di lire 36.426.500.000 per l' anno 1990, prevista dagli articoli 21, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 68, 69, 70, 72, 74 e 83, si provvede:
a) per lire 1.000 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 30.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 per le somme sottospecificate:
- lire 20.000 milioni dalla Rubrica n. 28 - Partita n. 3;
- lire 10.000 milioni dalla Rubrica n. 28 - Partita n. 5;
c) per lire 5.426.500.000, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).

3. Alla copertura della maggior spesa di lire 18.526.250.000 per l' anno 1991 prevista dagli articoli 21, 28, 32, 33, 38, 41, 49, 52, 53, 56, 57, 62, 68, 69, 72, 74 e 83 si provvede:
a) per lire 10.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 - Rubrica n. 28 - Partita n. 5;
b) per lire 8.526.250.000 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).