LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1989, n. 22

Interventi e finanziamenti straordinari in relazione ai fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/08/1989
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 18/1990
2Articolo 2 ter aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 18/1990
3Articolo 2 quater aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 18/1990
Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, per il tramite della Direzione regionale dell' ambiente, interventi diretti al fine di permettere il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico, nonché della formazione di alghe, di mucillagini e di altro materiale organico.
2. Per le forme e modi dell' accertamento dei presupposti degli interventi l' Assessore regionale all' ambiente, nonché per l' esecuzione degli stessi il Direttore regionale dell' ambiente, sono autorizzati ad applicare le procedure previste dall' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale può inoltre:
a) affidare incarichi di ricerca e studio ad istituti, società o professionisti specializzati;
b) svolgere, anche a mezzo di affidamenti a terzi, attività promozionali e di informazione scientifica, nonché curarne la conseguente divulgazione;
c) acquisire mezzi e materiali speciali, con assunzione dell' eventuale onere per la relativa gestione, manutenzione e/o utilizzo.

Note:
1Comma 3 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 18/1990
Art. 2
 
1. Per le medesime finalità previste dall' articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni costieri, ai loro Consorzi nonché alle Aziende di soggiorno e turismo interessate.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto anche le iniziative intraprese e/o realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 giugno 1989, n. 227.
3. Tra le iniziative di cui ai precedenti commi devono ricomprendersi anche eventuali attività di carattere promozionale e/o informativo.
Note:
1Comma 3 aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 18/1990
Art. 2 bis
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 1.160 milioni a favore del Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina, con sede in Trieste, per le attività ed iniziative che lo stesso andrà ad assumere al fine della ricerca e del monitoraggio sullo stato chimico, fisico e biologico delle acque marine.
2. Modalità e termini per la concessione del finanziamento verranno determinati con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 18/1990
Art. 2 ter
 
1. Le attività di cui all' articolo 1, comma 3, nonché il finanziamento di cui all' articolo 2 bis, sono attuati nell' ambito dell' attività coordinata tra le Regioni interessate e, in considerazione dell' ampiezza del fenomeno e dell' urgenza delle iniziative, possono:
a) avere ad oggetto l' intero bacino dell' Alto Adriatico;
b) avere inizio sin dall' adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di affidamento e/o di finanziamento.

Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 18/1990
Art. 2 quater
 
1. La Regione è autorizzata ad aderire al Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58.
2. A tal fine il Consorzio di cui al comma 1 dovrà apportare le necessarie modifiche statutarie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 18/1990
Art. 3
 
1. Qualora le iniziative previste ai precedenti articoli formino oggetto di finanziamento statale, gli interventi finanziari della Regione potranno venir considerati quali anticipazioni sull' utilizzo dei relativi fondi.
Art. 4
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 2263 (2.1.220.3.08.29) con la denominazione << Spese per il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2264 (2.1.232.3.08.29) con la denominazione << Finanziamenti straordinari a Comuni, loro Consorzi ed alle Aziende autonome di turismo per il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
5. All' onere complessivo di lire 5.000 milioni, in termini di competenza, si provvede con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.
6. All' onere complessivo di lire 5.000 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1989.
Art. 5
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.