LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1989, n. 20

Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/08/1989
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
1. Ai fini della realizzazione di specifici progetti obiettivo, di cui all' allegato A della presente legge, derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e in conformità con i principi generali fissati dall' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, in quanto applicabile, per un numero non superiore a 154 unità di cui 59 nella qualifica funzionale di consigliere, 60 in quella di segretario, 35 in quella di coadiutore.