LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VII
 NORME NON COMPORTANTI
ONERI FINANZIARI
Art. 92

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996
Art. 93

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 94
 Rideterminazione dell' aliquota dei contributi regionali
sulle operazioni di locazione finanziaria
1. La percentuale del contributo di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come già modificata dall' articolo 83 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene rideterminata nella misura del 15 per cento.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. La percentuale di contributo di cui all' articolo 5, comma 4, della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come già modificata dall' articolo 83 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene rideterminata nella misura del 15 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle domande di contributo accolte con formale delibera della Giunta regionale entro il 30 novembre 1988.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 96
 Copertura finanziaria
1. Il totale delle spese autorizzate con l' articolo 4, comma 2, con gli articoli 16 e 17, con gli articoli dal 19 al 58, e con gli articoli dal 60 all' 86, pari a lire 624.441.560.000, suddivisa in ragione di lire 194.343.760.000 per l' anno 1989, di lire 172.585.400.000 per l' anno 1990 e di lire 257.512.400.000 per l' anno 1991, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 97
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1989.