LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VI
 RIDETERMINAZIONE E RIDUZIONE DI QUOTE
ANNUALI DI SPESE DI INVESTIMENTO PLURIENNALI
NEL TRIENNIO 1989- 1991
CAPO I
 Rideterminazione di quote annuali
Art. 87
 Opere pubbliche e di pubblico interesse
(programmi 1.4.3., 1.4.1., 1.1.4., 1.1.3., 1.2.1. e 1.5.2.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni, come da ultimo autorizzata per l' anno 1989 con l' articolo 52, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989, così come rideterminata con l' articolo 52, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.100 milioni per l' anno 1989 e lire 1.900 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. La spesa di lire 10.000 milioni, autorizzata per l' anno 1990 con l' articolo 14, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1990 e lire 3.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
4. la spesa di lire 15.000 milioni, autorizzata con l' articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. La spesa di lire 10.000 milioni rideterminata per l' anno 1989 con l' articolo 54, quarto comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
6. La spesa di lire 12.000 milioni, autorizzata per l' anno 1990 con l' articolo 17, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1990, e lire 5.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico dal capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 88
 Infrastrutture ed interventi nei settori economici
(programmi 3.1.1., 3.3.1., 1.5.3. e 3.4.5.)
1. La spesa di lire 7.500 milioni, rideterminata per l' anno 1990 con l' articolo 79, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 6.500 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
2. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l' anno 1989 con l' articolo 36 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1989 e 1990, così come rideterminata con l' articolo 78, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 63 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 7.000 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
CAPO II
 Riduzioni di autorizzazioni di spesa e revoche
di autorizzazioni di spesa
da finanziare con contrazione di mutuo
Art. 89
 Riduzioni di autorizzazioni di spesa
(programmi 0.6.3., 1.4.1. e 0.5.1.)
1. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l' anno 1989 con l' articolo 11, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, viene ridotta di lire 1.000 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e la spesa di lire 3.000 milioni per il medesimo anno, così come rideterminata con l' articolo 77, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, sono revocate.
3. La spesa complessiva di lire 10.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l' anno 1989, lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e lire 3.500 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, viene ridotta di complessive lire 6.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.300 milioni per l' anno 1989, lire 4.000 milioni per l' anno 1990 e lire 1.500 milioni per l' anno 1991, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 90
 Riduzione di autorizzazioni di spesa in applicazione
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(programmi 1.5.1., 1.3.1. e 2.4.2.)
1. In applicazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le seguenti autorizzazioni di spesa vengono modificate come di seguito specificato:
a) la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, autorizzata con l' articolo 15, comma 9, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene revocata;
b) la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, come rideterminata da ultimo con l' articolo 80, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene revocata;
c) la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 19, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1987, n. 5, viene ridotta di lire 850 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.

Art. 91
 Revoca di autorizzazione di spesa
da finanziare con contrazione di mutuo
(programma 1.1.2.)
1. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata con l' articolo 9, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è revocata.