LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
Art. 76
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 77
 Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
7. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 78
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, per quanto riguarda il settore commerciale, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 79
 Contributi ai piccoli esercizi commerciali
nei territori montani
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 8270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. In via di interpretazione autentica dell' articolo 19, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nei piccoli esercizi commerciali ivi considerati si intendono compresi anche i pubblici esercizi.
Art. 80
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per la concessione di un contributo a favore del << Fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 81
 Contributi pluriennali
a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall' articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 2.500 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
7. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 84

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010