LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 60
 Conferimento al fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita con la legge regionale 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 40.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1989, e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere complessivo di lire 40.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 61
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 1999.

3. L' onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 62
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1989, per quanto riguarda il settore industriale, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programmi 3.2.1. e 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1989 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
4. Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come aggiunto con l' articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1987, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989 per l' attuazione di programmi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 7274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 17.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1989, lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 17.500 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 64
 Centri di servizi e di innovazione industriale
(programmi 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
6. Il predetto onere di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7275 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
8. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 7277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
9. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
10. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 65
 Nuove tecniche di gestione aziendale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 66
 Consorzi garanzia fidi
tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 - come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 - è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 67
 Ricerca applicata
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 68
 Risorse estrattive
(programma 3.2.5.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 34, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
6. L' onere di lire 100 milioni per l' anno 1989 fa carico al capitolo 7541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. L' onere di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 fa carico al capitolo 7539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 69
 Ripresa economica delle zone di transito
delle vie di comunicazione internazionale
(programma 0.7.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 15, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.