LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 54
 Proprietà contadina
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2018.
3. L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2018 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 55
 Concorso negli interessi su prestiti di esercizio
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, così come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 56
 Sostegno agli imprenditori agricoli
(programmi 3.1.2. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 230 milioni, suddivisa in ragione di lire 115 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 230 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 57
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1989, e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 58
 Difesa comune antigrandine Italo - Jugoslava
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 59
 Attuazione Regolamento CEE 1401/1986
(programmi 1.3.1., 1.3.2. e 3.1.1.)
1. Per la realizzazione del programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983, del 26 febbraio 1988 ai sensi dell' art. 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.904.500.000 per gli anni dal 1989 al 1992, così suddivisa tra gli anni e tra i diversi interventi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 1401/1986:
a) lire 3.429.300.000, suddivise in ragione di lire 1.110 milioni per l' anno 1989, lire 810 milioni per l' anno 1990, lire 1.350 milioni per l' anno 1991 e lire 159.300.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 1;
b) lire 3.582.260.000, suddivise in ragione di lire 1.036.260.000 per l' anno 1989, lire 360 milioni per l' anno 1990, lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 1.186 milioni per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 2;
c) lire 521.460.000, suddivise in ragione di lire 146.400.000 per l' anno 1989, lire 113.400.000 per l' anno 1990, lire 176.400.000 per l' anno 1991 e lire 85.260.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 3;
d) lire 3.255.100.000, suddivise in ragione di lire 1.473.100.000 per l' anno 1989, lire 596 milioni per l' anno 1990, lire 500 milioni per l' anno 1991 e lire 686 milioni per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 4;
e) lire 1.661.780.000, suddivise in ragione di lire 410 milioni per l' anno 1989, lire 310 milioni per l' anno 1990, lire 490 milioni per l' anno 1991 e lire 451.780.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 5;
f) lire 454.600.000, suddivise in ragione di lire 127 milioni per l' anno 1989, lire 90 milioni per l' anno
1990, lire 160 milioni per l' anno 1991 e lire 77.600.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 6.

2. L' onere complessivo di lire 10.258.560.000, autorizzato con il comma 1 per gli anni dal 1989 al 1991 fa carico sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989:
- l' onere complessivo di lire 3.270 milioni di cui alla lettera a) sul capitolo 6288;
- l' onere complessivo di lire 2.396.260.000 di cui alla lettera b) sul capitolo 2841;
- l' onere complessivo di lire 436.200.000 di cui alla lettera c) sul capitolo 6290;
- l' onere complessivo di lire 2.569.100.000 di cui alla lettera d) sul capitolo 2927;
- l' onere complessivo di lire 1.210 milioni di cui alla lettera e) sul capitolo 6292;
- l' onere complessivo di lire 377 milioni di cui alla lettera f) sul capitolo 6294.

3. Le quote autorizzate per l' anno 1992 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per l' anno medesimo.