LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO V
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 54
 Proprietà contadina
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2018.
3. L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2018 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 55
 Concorso negli interessi su prestiti di esercizio
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, così come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 56
 Sostegno agli imprenditori agricoli
(programmi 3.1.2. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 230 milioni, suddivisa in ragione di lire 115 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 230 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 57
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1989, e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 58
 Difesa comune antigrandine Italo - Jugoslava
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 59
 Attuazione Regolamento CEE 1401/1986
(programmi 1.3.1., 1.3.2. e 3.1.1.)
1. Per la realizzazione del programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983, del 26 febbraio 1988 ai sensi dell' art. 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.904.500.000 per gli anni dal 1989 al 1992, così suddivisa tra gli anni e tra i diversi interventi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 1401/1986:
a) lire 3.429.300.000, suddivise in ragione di lire 1.110 milioni per l' anno 1989, lire 810 milioni per l' anno 1990, lire 1.350 milioni per l' anno 1991 e lire 159.300.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 1;
b) lire 3.582.260.000, suddivise in ragione di lire 1.036.260.000 per l' anno 1989, lire 360 milioni per l' anno 1990, lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 1.186 milioni per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 2;
c) lire 521.460.000, suddivise in ragione di lire 146.400.000 per l' anno 1989, lire 113.400.000 per l' anno 1990, lire 176.400.000 per l' anno 1991 e lire 85.260.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 3;
d) lire 3.255.100.000, suddivise in ragione di lire 1.473.100.000 per l' anno 1989, lire 596 milioni per l' anno 1990, lire 500 milioni per l' anno 1991 e lire 686 milioni per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 4;
e) lire 1.661.780.000, suddivise in ragione di lire 410 milioni per l' anno 1989, lire 310 milioni per l' anno 1990, lire 490 milioni per l' anno 1991 e lire 451.780.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 5;
f) lire 454.600.000, suddivise in ragione di lire 127 milioni per l' anno 1989, lire 90 milioni per l' anno
1990, lire 160 milioni per l' anno 1991 e lire 77.600.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 6.

2. L' onere complessivo di lire 10.258.560.000, autorizzato con il comma 1 per gli anni dal 1989 al 1991 fa carico sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989:
- l' onere complessivo di lire 3.270 milioni di cui alla lettera a) sul capitolo 6288;
- l' onere complessivo di lire 2.396.260.000 di cui alla lettera b) sul capitolo 2841;
- l' onere complessivo di lire 436.200.000 di cui alla lettera c) sul capitolo 6290;
- l' onere complessivo di lire 2.569.100.000 di cui alla lettera d) sul capitolo 2927;
- l' onere complessivo di lire 1.210 milioni di cui alla lettera e) sul capitolo 6292;
- l' onere complessivo di lire 377 milioni di cui alla lettera f) sul capitolo 6294.

3. Le quote autorizzate per l' anno 1992 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per l' anno medesimo.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 60
 Conferimento al fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita con la legge regionale 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 40.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1989, e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere complessivo di lire 40.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 61
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 1999.

3. L' onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 62
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1989, per quanto riguarda il settore industriale, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programmi 3.2.1. e 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1989 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
4. Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come aggiunto con l' articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1987, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989 per l' attuazione di programmi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 7274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 17.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1989, lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 17.500 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 64
 Centri di servizi e di innovazione industriale
(programmi 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
6. Il predetto onere di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 7275 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
8. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 7277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
9. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
10. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 65
 Nuove tecniche di gestione aziendale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 66
 Consorzi garanzia fidi
tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 - come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 - è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 67
 Ricerca applicata
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 68
 Risorse estrattive
(programma 3.2.5.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, a favore di iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 34, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
6. L' onere di lire 100 milioni per l' anno 1989 fa carico al capitolo 7541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. L' onere di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 fa carico al capitolo 7539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 69
 Ripresa economica delle zone di transito
delle vie di comunicazione internazionale
(programma 0.7.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 15, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
CAPO III
 Interventi nei settori dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 70

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
Art. 76
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 77
 Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' art. 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
7. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 78
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, per quanto riguarda il settore commerciale, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 79
 Contributi ai piccoli esercizi commerciali
nei territori montani
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 8270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. In via di interpretazione autentica dell' articolo 19, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, nei piccoli esercizi commerciali ivi considerati si intendono compresi anche i pubblici esercizi.
Art. 80
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per la concessione di un contributo a favore del << Fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 81
 Contributi pluriennali
a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall' articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 2.500 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
7. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 84

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO V
 Interventi nel settore dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 85
 Contributi pluriennali alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
(programma 1.5.4)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come modificato con l' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
7. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 86
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 100 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
7. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.