LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 42
 Strutture ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, suddivisa in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 30 miliardi fa carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 43
 Presidi di dialisi
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, come modificata con l' articolo 10, quarto comma, della legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1991.
Art. 44
 Strutture assistenziali
(programmi 2.2.1. e 2.2.2.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 45
 Funzioni socio - assistenziali
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.