LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL' AMBIENTE
Art. 24
 Tutela delle risorse idriche
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 6, 1 comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 25
 Acquedotti e fognature
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
5. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 34/2017
Art. 27
 Finanziamenti alle Province in materia
di inquinamento atmosferico ed acustico
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 28
 Difesa del suolo
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 29
 Sistemazioni idraulico - forestali
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, 1 e 2 comma, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 30
 Conoscenza dell' ambiente
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16, primo comma, numero 1), lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito con l' articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 31
 Interventi a favore del patrimonio arboreo
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, 3 comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 32
 Incremento della produzione legnosa
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.