LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 19
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989, e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 13.500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 13.500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 13.500 milioni per l' anno 2009.

3. L' onere complessivo di lire 67.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 20
 Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 2.500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21
 Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare il Fondo regionale di rotazione per gli interventi nel settore dell' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1990, e lire 1.000 milioni per l' anno 1991, per interventi a favore degli IACP;
b) lire 5.300 milioni per l' anno 1991, a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale.

2. L' onere di lire 1.200 milioni previsto al comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. L' onere di lire 5.300 milioni previsto al comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 22
 Recupero edilizio
(programma 1.4.1.)
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (Rientri delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare complessivo di lire 10.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.900 milioni per l' anno 1989, lire 3.500 milioni per l' anno 1990 e lire 3.700 milioni per l' anno 1991, sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.
2. Per gli interventi previsti dall' articolo 13, lettere b), c) e d), e dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.100 per l' anno 1989, lire 4.500 milioni per l' anno 1990 e lire 4.300 milioni per l' anno 1991.
3. L' onere complessivo di lire 24.000 milioni previsto dai commi 1 e 2 fa carico al capitolo 3293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 23
 Salvaguardia dei centri storici
(programma 1.4.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990 due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 500 milioni per l' anno 2009.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per gli interventi previsti dall' articolo 1, 2 comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989, lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 3306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.