LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 19
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989, e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 13.500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 13.500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 13.500 milioni per l' anno 2009.

3. L' onere complessivo di lire 67.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 20
 Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 2.500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21
 Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare il Fondo regionale di rotazione per gli interventi nel settore dell' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1990, e lire 1.000 milioni per l' anno 1991, per interventi a favore degli IACP;
b) lire 5.300 milioni per l' anno 1991, a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale.

2. L' onere di lire 1.200 milioni previsto al comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. L' onere di lire 5.300 milioni previsto al comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 22
 Recupero edilizio
(programma 1.4.1.)
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (Rientri delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare complessivo di lire 10.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.900 milioni per l' anno 1989, lire 3.500 milioni per l' anno 1990 e lire 3.700 milioni per l' anno 1991, sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18.
2. Per gli interventi previsti dall' articolo 13, lettere b), c) e d), e dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.100 per l' anno 1989, lire 4.500 milioni per l' anno 1990 e lire 4.300 milioni per l' anno 1991.
3. L' onere complessivo di lire 24.000 milioni previsto dai commi 1 e 2 fa carico al capitolo 3293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 23
 Salvaguardia dei centri storici
(programma 1.4.1.)
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990 due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 500 milioni per l' anno 2009.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per gli interventi previsti dall' articolo 1, 2 comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989, lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 3306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL' AMBIENTE
Art. 24
 Tutela delle risorse idriche
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 6, 1 comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 25
 Acquedotti e fognature
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
5. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 34/2017
Art. 27
 Finanziamenti alle Province in materia
di inquinamento atmosferico ed acustico
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 25 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 28
 Difesa del suolo
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 29
 Sistemazioni idraulico - forestali
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, 1 e 2 comma, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 30
 Conoscenza dell' ambiente
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16, primo comma, numero 1), lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come sostituito con l' articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 31
 Interventi a favore del patrimonio arboreo
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, 3 comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 32
 Incremento della produzione legnosa
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
CAPO III
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 33
 Distribuzione del gas metano
(programma 1.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, sono autorizzati a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998;
c) lire 500 milioni per l' anno 1999.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e lire 10.000 milioni per l' anno 1991 per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane.
8. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 2447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 40/1990
Art. 34
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 750 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 2.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, alle ATER e all'Autorità portuale contributi annui costanti, nella misura massima del 10 per cento della spesa ammissibile, per un periodo non superiore ad anni 20, per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'Arma dei Carabinieri, degli altri corpi di Polizia o dei Vigili del Fuoco. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
7 bis. Gli Enti beneficiari dei contributi di cui al comma 7 hanno l' obbligo di mantenere la destinazione dell' immobile per le finalità predette per un tempo non inferiore alla durata del periodo contributivo.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
10. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1989 e dall' anno 1990, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
13. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 500 milioni per l' anno 2009.

14. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
15. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
16. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
17. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 96, comma 1, L. R. 25/1989
2Comma 7 sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 29/1990
3Comma 7 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 29/1990
4Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 12, L. R. 13/2000
5Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 12, L. R. 13/2000
6Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 52, L. R. 22/2007
7Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 33, lettera b), L. R. 24/2009
8Integrata la disciplina del comma 7 da art. 13, comma 3, L. R. 37/2017
9Integrata la disciplina del comma 7 da art. 13, comma 6, L. R. 37/2017
10Integrata la disciplina del comma 7 bis da art. 13, comma 6, L. R. 37/2017
CAPO IV
 Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto
Art. 35
 Realizzazione di collegamenti stradali
in concessione dall' ANAS
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' art. 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 3708 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 36
 Direzione lavori
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1989, e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 37
 Interventi nel settore portuale
e della navigazione interna
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate dal comma 4 dell' art. 41 della legge regionale medesima, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989, lire 1.500 milioni per l' anno 1990 e lire 3.500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti all' Ente autonomo del Porto di Trieste, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - riguardanti gli interventi a favore della << zona interscambio merci >> del Porto di Monfalcone - è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
9. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989- 1991.
11. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.
12. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
13. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
14. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
CAPO V
 Interventi nel settore del trasporto pubblico e sociale
Art. 38
 Acquisto di veicoli per i servizi
di trasporto pubblico locale
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 4006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 39
 Infrastrutture per i trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 63, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 350 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 4003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
 Acquisto di scuola-bus
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 41
 Trasporti speciali e straordinari
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.