LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE
DEGLI ENTI LOCALI
Art. 16
 Progetti delle Amministrazioni provinciali
(programma 0.6.3.)
1. Per gli interventi previsti al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
Art. 17
 Ulteriori interventi a favore delle Comunità montane
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e lire 70 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 110 milioni fa carico al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 18
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, nell' anno 1989, finanziamenti straordinari a favore delle Comunità montane e del Consorzio dei comuni denominato Comunità collinare del Friuli, previsti dalla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 saranno corrisposti per le finalità previste dall' articolo 13, primo comma, del precitato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 4.680 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 4.680 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.