LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Integrazioni e modifiche
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 1
 Integrazioni dell' art. 29
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1.
Nell' articolo 29 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dopo il comma 4, viene inserito il seguente comma:
<< 5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41. >>.

Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 2, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 3
 Modifica decorrenza del trasferimento delle funzioni
di cui all' art. 48, comma 2,
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1. Le funzioni di cui all' articolo 48, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, vengono trasferite alle Province a decorrere dall' 1 gennaio 1989.