LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 54 DELLO
STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA E DELLA
LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
CAPO I
 Integrazioni e modifiche
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 1
 Integrazioni dell' art. 29
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1.
Nell' articolo 29 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dopo il comma 4, viene inserito il seguente comma:
<< 5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41. >>.

Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 2, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 3
 Modifica decorrenza del trasferimento delle funzioni
di cui all' art. 48, comma 2,
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1. Le funzioni di cui all' articolo 48, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, vengono trasferite alle Province a decorrere dall' 1 gennaio 1989.
CAPO II
 Trasferimenti agli enti locali
Art. 4
 Ammontare complessivo dei trasferimenti agli enti
locali in attuazione dell' art. 54 dello statuto speciale
di autonomia e della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(programma 0.6.2.)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 89.500 milioni, per l' anno 1989, cui si fa fronte:
a) per lire 87.000 milioni con fondi regionali, da trasferirsi alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane secondo quanto previsto dai successivi articoli 5, 6, 7 e 8, comma 2;
b) per lire 2.500 milioni con fondi statali, da trasferirsi alle Comunità montane secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 3.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera a), è autorizzata, per l' anno 1989, la spesa di lire 87.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera b), vengono destinati alle Comunità montane i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi dell' articolo 3, comma 1, e dell' articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - in relazione alle materie trasferite con gli articoli 52, comma 1, e 53, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 10 del 1988, per un ammontare pari a lire 2.500 milioni. Detti fondi vanno iscritti, ai sensi dell' articolo 11, commi 5 e 6, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
Art. 5
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi del procedente articolo 4, comma 1, lettera a), alle Province viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 41.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Province, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 33.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 7.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
b) lire 6.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 29, così come integrato dal precedente articolo 1, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;
2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
4) dell' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali;
5) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;
c) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
d) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali e di gestione delle zone industriali;
e) lire 10.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali;
f) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2, in materia di parchi urbani, con l' esclusione di parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
g) lire 2.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non statali;
h) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite, nei territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, ai sensi:
1) dell' articolo 45, in materia di agriturismo e di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
i) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' art. 47, comma 3, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi.

3. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province, nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 27, commi 1 e 2, e all' articolo 48, comma 2, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, devono assicurare l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni sia per iniziative dirette per opere di propria competenza che per interventi a favore dei Comuni. A tal fine le assegnazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) ed e), devono essere destinate in misura non inferiore al 50 per cento ad interventi a favore dei Comuni.
4. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui al successivo articolo 9;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 48, commi 1 e 3, e 57 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
Art. 6
 Trasferimenti ai Comuni
1. Ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, lettera a) ai Comuni viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 37.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 10.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 30, comma 2, in materia di istituzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
c) ( ABROGATA ).

3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui al successivo articolo 9;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
2Parole soppresse al comma 2 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, primo comma, L. R. 42/1989
Art. 7
 Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni
1. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, in materia di parchi urbani, viene assegnata ai Comuni capoluogo, per l' anno 1989, la somma di lire 1.000 milioni.
2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale, viene assegnata ai Comuni capoluogo, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 4.000 milioni.
3. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, dei servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 2.500 milioni.
4. All' individuazione dei Comuni di cui al comma 3 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 8
 Trasferimento alle Comunità montane
1. Ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alle Comunità montane viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 4.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 1.500 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 750 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;
b) lire 750 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 45, in materia di agriturismo e di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura.

3. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite a sensi dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale e dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale, vengono destinati alle Comunità montane i fondi assegnati dallo Stato per tali specifiche finalità, per un ammontare pari a lire 2.500 milioni per l' anno 1989, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 3.
4. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:
a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi regionali);
b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi statali);
c) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi regionali).

CAPO III
 Modalità di impiego delle assegnazioni
da parte degli Enti locali
Art. 9
 Funzioni istituzionali di carattere generale
1. Le funzioni di carattere generale di cui agli articoli 5, comma 4, lettera a), e 6, comma 3, lettera a), comprendono:
a) gli investimenti di pertinenza degli Enti destinatari, compresi la manutenzione, il completamento, il miglioramento ed il ripristino dei propri beni patrimoniali e demaniali;
b) i servizi di assistenza sociale, esercitati in forma diretta o consortile;
c) i servizi di trasporto scolastico;
d) la copertura degli oneri sostenuti dalle Province per l' assunzione, il mantenimento in servizio e l' inquadramento del personale impiegato per l' esercizio delle funzioni trasferite, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

2. Le spese per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere b) e c) non possono comunque superare il 30 per cento delle assegnazioni complessivamente destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 10
 Ripartizione dei fondi
1. La ripartizione dei fondi assegnati agli Enti destinatari con l' articolo 5, comma 2, con l' articolo 6, comma 2, e con l' articolo 7, comma 1, ha luogo secondo i parametri di ripartizione determinati con le modalità di cui all' articolo 66, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
2. La ripartizione dei fondi assegnati alle Province con il precedente articolo 5, comma 4, è effettuata per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.
3. I fondi assegnati ai Comuni con il precedente articolo 6, comma 3, vengono ripartiti per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso. È fissata in lire 10.000 la quota pro - capite da assegnare a ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza dell' eventuale numero inferiore, mentre la residua disponibilità sull' importo da attribuire in ragione della consistenza demografica va ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale.
4. La ripartizione dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo con il precedente articolo 7, comma 2, viene effettuata in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune.
5. La ripartizione dei fondi assegnati ai Comuni di supporto comprensoriale con il precedente articolo 7, comma 3, viene effettuata tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria.
6. La ripartizione dei fondi assegnati alle Comunità montane con l' articolo 8 ha luogo - in conformità a quanto previsto dall' articolo 63, comma 2, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - secondo i criteri di ripartizione previsti dall' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
7. La popolazione residente nei singoli Comuni è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
8. L' estensione territoriale dei Comuni viene desunta dalle indicazioni del 12 censimento generale della popolazione - 25 ottobre 1981 - contenute nella pubblicazione ufficiale edita dall' Istituto centrale di statistica nell' anno 1983 e denominata: << Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni >> - Volume II - Tomo I - Fascicoli provinciali nn. 30, 31, 32 e 93.
Art. 11
 Modalità di impiego delle assegnazioni
1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8. All' uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, più capitoli di spesa, distinti - in conformità a quanto indicato dai sopracitati articoli 5, 6, 7 e 8 - secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi.
Art. 12
 Controllo sull' impiego
1. L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 è effettuato dai competenti Comitati nell' esercizio dei controlli che loro competono in base alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Art. 13
 Modalità di erogazione dell' assegnazione
1. Alla erogazione degli importi assegnati con il Titolo I della presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi del Direttore regionale degli Enti locali.
CAPO IV
 Ulteriori disposizioni di attuazione
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 14
 Interpretazione autentica degli articoli 66, comma 7,
67, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
1. In via di interpretazione autentica si intende che:
a) agli effetti di quanto disposto dall' art. 67, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi nell' ambito dei quali - prima della data di trasferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative oggetto della citata legge regionale n. 10 del 1988 - siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1990;
b) agli effetti di quanto disposto dall' art. 66, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, si considerano quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa che - in attuazione del comma 1 del citato art. 66 - non troveranno più alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell' anno successivo, le quote di detti stanziamenti non contemplate dalle deliberazioni di cui alla precedente lettera a).