LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 96
 Copertura finanziaria
1. Il totale delle spese autorizzate con l' articolo 4, comma 2, con gli articoli 16 e 17, con gli articoli dal 19 al 58, e con gli articoli dal 60 all' 86, pari a lire 624.441.560.000, suddivisa in ragione di lire 194.343.760.000 per l' anno 1989, di lire 172.585.400.000 per l' anno 1990 e di lire 257.512.400.000 per l' anno 1991, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.