LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 90
 Riduzione di autorizzazioni di spesa in applicazione
della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(programmi 1.5.1., 1.3.1. e 2.4.2.)
1. In applicazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le seguenti autorizzazioni di spesa vengono modificate come di seguito specificato:
a) la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, autorizzata con l' articolo 15, comma 9, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene revocata;
b) la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, come rideterminata da ultimo con l' articolo 80, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene revocata;
c) la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 19, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1987, n. 5, viene ridotta di lire 850 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.