LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 Funzioni istituzionali di carattere generale
1. Le funzioni di carattere generale di cui agli articoli 5, comma 4, lettera a), e 6, comma 3, lettera a), comprendono:
a) gli investimenti di pertinenza degli Enti destinatari, compresi la manutenzione, il completamento, il miglioramento ed il ripristino dei propri beni patrimoniali e demaniali;
b) i servizi di assistenza sociale, esercitati in forma diretta o consortile;
c) i servizi di trasporto scolastico;
d) la copertura degli oneri sostenuti dalle Province per l' assunzione, il mantenimento in servizio e l' inquadramento del personale impiegato per l' esercizio delle funzioni trasferite, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

2. Le spese per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere b) e c) non possono comunque superare il 30 per cento delle assegnazioni complessivamente destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.