LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 Trasferimento alle Comunità montane
1. Ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alle Comunità montane viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 4.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 1.500 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 750 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;
b) lire 750 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 45, in materia di agriturismo e di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura.

3. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite a sensi dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale e dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale, vengono destinati alle Comunità montane i fondi assegnati dallo Stato per tali specifiche finalità, per un ammontare pari a lire 2.500 milioni per l' anno 1989, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 3.
4. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:
a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi regionali);
b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi statali);
c) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 (fondi regionali).