LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 63
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programmi 3.2.1. e 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1989 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
4. Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come aggiunto con l' articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1987, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989 per l' attuazione di programmi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 7274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 17.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1989, lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 17.500 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.