LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 59
 Attuazione Regolamento CEE 1401/1986
(programmi 1.3.1., 1.3.2. e 3.1.1.)
1. Per la realizzazione del programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983, del 26 febbraio 1988 ai sensi dell' art. 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.904.500.000 per gli anni dal 1989 al 1992, così suddivisa tra gli anni e tra i diversi interventi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 1401/1986:
a) lire 3.429.300.000, suddivise in ragione di lire 1.110 milioni per l' anno 1989, lire 810 milioni per l' anno 1990, lire 1.350 milioni per l' anno 1991 e lire 159.300.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 1;
b) lire 3.582.260.000, suddivise in ragione di lire 1.036.260.000 per l' anno 1989, lire 360 milioni per l' anno 1990, lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 1.186 milioni per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 2;
c) lire 521.460.000, suddivise in ragione di lire 146.400.000 per l' anno 1989, lire 113.400.000 per l' anno 1990, lire 176.400.000 per l' anno 1991 e lire 85.260.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 3;
d) lire 3.255.100.000, suddivise in ragione di lire 1.473.100.000 per l' anno 1989, lire 596 milioni per l' anno 1990, lire 500 milioni per l' anno 1991 e lire 686 milioni per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 4;
e) lire 1.661.780.000, suddivise in ragione di lire 410 milioni per l' anno 1989, lire 310 milioni per l' anno 1990, lire 490 milioni per l' anno 1991 e lire 451.780.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 5;
f) lire 454.600.000, suddivise in ragione di lire 127 milioni per l' anno 1989, lire 90 milioni per l' anno
1990, lire 160 milioni per l' anno 1991 e lire 77.600.000 per l' anno 1992, per gli interventi di cui al paragrafo 6.

2. L' onere complessivo di lire 10.258.560.000, autorizzato con il comma 1 per gli anni dal 1989 al 1991 fa carico sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989:
- l' onere complessivo di lire 3.270 milioni di cui alla lettera a) sul capitolo 6288;
- l' onere complessivo di lire 2.396.260.000 di cui alla lettera b) sul capitolo 2841;
- l' onere complessivo di lire 436.200.000 di cui alla lettera c) sul capitolo 6290;
- l' onere complessivo di lire 2.569.100.000 di cui alla lettera d) sul capitolo 2927;
- l' onere complessivo di lire 1.210 milioni di cui alla lettera e) sul capitolo 6292;
- l' onere complessivo di lire 377 milioni di cui alla lettera f) sul capitolo 6294.

3. Le quote autorizzate per l' anno 1992 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per l' anno medesimo.