LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 56
 Sostegno agli imprenditori agricoli
(programmi 3.1.2. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 230 milioni, suddivisa in ragione di lire 115 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 230 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.