LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 50
 Beni culturali
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 37, secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1989, e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Le annualità relative al limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato con l' articolo 18, 5 comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, ed iscritte al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 vengono ridotte di lire 134 milioni per ciascuno degli anni 1989 al 2006.
6. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 535 milioni.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 535 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
8. L' onere complessivo di lire 1.605 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Per le finalità previste dall' articolo 22, secondo comma, della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
11. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
12. Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 140 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e lire 100 milioni per l' anno 1991.
13. Il predetto onere di lire 140 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.