LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi del procedente articolo 4, comma 1, lettera a), alle Province viene assegnata, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 41.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Province, per l' anno 1989, la somma complessiva di lire 33.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 7.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
b) lire 6.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 29, così come integrato dal precedente articolo 1, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;
2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
4) dell' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali;
5) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;
c) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
d) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali e di gestione delle zone industriali;
e) lire 10.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali;
f) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 54, comma 2, in materia di parchi urbani, con l' esclusione di parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
g) lire 2.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non statali;
h) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite, nei territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, ai sensi:
1) dell' articolo 45, in materia di agriturismo e di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
i) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' art. 47, comma 3, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi.

3. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province, nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 27, commi 1 e 2, e all' articolo 48, comma 2, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, devono assicurare l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni sia per iniziative dirette per opere di propria competenza che per interventi a favore dei Comuni. A tal fine le assegnazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) ed e), devono essere destinate in misura non inferiore al 50 per cento ad interventi a favore dei Comuni.
4. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui al successivo articolo 9;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 48, commi 1 e 3, e 57 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, primo comma, L. R. 42/1989