LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 49
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2., 2.3.3. e 2.3.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 5312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 46, DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento straordinario previsto dal terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, con l' importo di lire 500 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
9. Per le finalità previste dall' articolo 26, comma 5 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, limitatamente al conseguimento delle finalità istituzionali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
10. Per la concessione, l' erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 9 si applicano le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.
11. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5576 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
12. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5576 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 10 sostituito da art. 83, comma 1, L. R. 30/1992