LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 47
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per la finalità prevista dall' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e lire 1.500 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.