LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 46
 Edilizia scolastica
(programma 2.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.