LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 42
 Strutture ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, suddivisa in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Il predetto onere di lire 30 miliardi fa carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.