LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 24
 Tutela delle risorse idriche
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 6, 1 comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.