LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 17
 Ulteriori interventi a favore delle Comunità montane
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e lire 70 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 110 milioni fa carico al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.