LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 agosto 1989, n. 16

Integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1987, n. 36, sullo sviluppo della montagna, nonché integrazione alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 sul decentramento.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  23/08/1989
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
210.06 - Economia montana

Art. 12
 
1. Per finalità previste dall' articolo 2 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come introdotto con l' articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7354 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione << Contributi una tantum alle imprese che realizzano le iniziative produttive promosse dai Centri di innovazione per l' acquisizione di brevetti e dei diritti di utilizzazione per le innovazioni di processo e di prodotto, per l' acquisto di macchinari ed attrezzature e per le spese di gestione >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 7354 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal predetto capitolo 8860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.