LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

PARTE VI
 NORME DI PRIMA ATTUAZIONE E FINALI
Art. 256

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera s), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 257
 
1. La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall' articolo 4 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - così come integrata dall' articolo 1, secondo comma della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57 - e dall' articolo 6, secondo comma, della legge 3 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alle Direzioni regionali ed ai Servizi autonomi secondo le competenze determinate dalla presente legge.
2. Con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1988 ed al bilancio pluriennale 1988-1990.
Art. 258
 
1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24, e 7 maggio 1982, n. 30, sono abrogate, ad eccezione delle norme espressamente richiamate dalla presente legge, le disposizioni delle leggi regionali 31 agosto 1964, n. 1, 28 marzo 1968, n. 22, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 259
1. Nella tabella << A >>, allegata alla presente legge, viene riportato suddiviso per qualifiche funzionali, l' organico del personale del ruolo unico regionale, che ha effetto dal 1 gennaio 1988.
2. Vengono fatti salvi gli effetti dei concorsi pubblici per il numero di posti già banditi dalla Giunta regionale alla data di cui al comma 1, nonché gli effetti dei concorsi interni per il numero dei posti previsti dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987.
3. I posti in soprannumero previsti dall' articolo 210 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dall' articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, e dall' articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, nonché quelli eventualmente risultanti in base alle disposizioni di cui al comma 2, sono riassorbiti , a partire dall' 1 gennaio 1988 con il 20%% dei posti disponibili nell' organico di cui al comma 1 e successivamente con il 20%% dei posti che si renderanno di volta in volta disponibili.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 4 marzo 1988 ai sensi dell' articolo 7, comma 1, L.R. 8/88.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 44/1988
3Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 13/1989
4Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 260
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo ai centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 8/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 29/1988