LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

PARTE IV
 ENTI REGIONALI
TITOLO I
 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
DEGLI ENTI REGIONALI
CAPO I
 Individuazione degli enti regionali
Art. 199

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 199, abrogata da art. 3 bis, comma 2, L. R. 18/1996 a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R., S.S. n.12 dd. 13.7.2001, della D.G.R. 1282/2001.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 46/1990
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 48/1990
4Articolo sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 18/1993
5Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
6Parole soppresse al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 42/1996
7Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 1/1998
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 31, L. R. 4/1999
9Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
10Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 ottobre 2001.
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 93, L. R. 2/2000
CAPO II
 Azienda regionale delle foreste
Art. 200

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 200, abrogata da art. 67, comma 1, L. R. 42/1996
2Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 201

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 202

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 203

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 42/1996
CAPO III
 Ente regionale per la promozione e lo
sviluppo dell' agricoltura
Art. 204

( ABROGATO )

Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 204 da art. 36, comma 1, L. R. 18/1993
2Partizione di cui fa parte l'art. 204, abrogata da art. 3 bis, comma 2, L. R. 18/1996 a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R., S.S. n.12 dd. 13.7.2001, della D.G.R. 1282/2001.
3Articolo sostituito da art. 36, comma 2, L. R. 18/1993
4Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 205

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 35/1995
3Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 206

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 207

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 32/1995
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 25/1996
Art. 208

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 208 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 208 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 208 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 208 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 35/1995
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 209

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
CAPO IV
 Centro regionale di sperimentazione agraria.
Art. 210

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 210, abrogata da art. 45, comma 1, L. R. 18/1993
2Articolo abrogato da art. 45, comma 1, L. R. 18/1993
CAPO V
 Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato
Art. 211

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 211, abrogata da art. 3 bis, comma 1, L. R. 18/1996 a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R., S.S. n.12 dd. 13.7.2001, della D.G.R. 1282/2001.
2Partizione di cui fa parte l'art. 211, abrogata da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 ottobre 2001.
3Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
4Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 ottobre 2001.
Art. 212

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 ottobre 2001.
Art. 213

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 ottobre 2001.
Art. 214

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 ottobre 2001.
Art. 215

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000 , con effetto dall' 1 ottobre 2001.
CAPO VI
 Agenzia regionale per l'impiego
Art. 216

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 216, abrogata da art. 3 bis, comma 1, L. R. 18/1996 a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R., S.S. n.12 dd. 13.7.2001, della D.G.R. 1282/2001.
2Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 216 da art. 53, comma 1, L. R. 1/1998
3Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 2, L. R. 1/1998
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 53, comma 3, L. R. 1/1998
Art. 217

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 aggiunto da art. 185, comma 2, L. R. 5/1994
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
3Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 1/1998 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 21 marzo 1998.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 218

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 1/1998 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 21 marzo 1998.
Art. 219

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 1/1998 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 21 marzo 1998.
Art. 219 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 1/1998 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 21 marzo 1998.
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 219 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 1/1998 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 21 marzo 1998.
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
CAPO VII
 Istituto regionale per la formazione professionale
Art. 220

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 220, abrogata da art. 3 bis, comma 2, L. R. 18/1996 a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R., S.S. n.12 dd. 13.7.2001, della D.G.R. 1282/2001.
2Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 221

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 1/1998 con effetto, ex articolo 65 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 222

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 1/1998 con effetto, ex articolo 65 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 223

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 63, comma 1, L. R. 1/1998 con effetto, ex articolo 65 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 224

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 225

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 1/1998 con effetto, ex articolo 65 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
CAPO VIII
 Azienda regionale per la promozione turistica
Art. 226

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 226, abrogata da art. 3 bis, comma 2, L. R. 18/1996 a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R., S.S. n.12 dd. 13.7.2001, della D.G.R. 1282/2001.
2Comma 2 aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 10/1991
3Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
CAPO IX
 Ente tutela pesca
Art. 227

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 227, abrogata da art. 3 bis, comma 2, L. R. 18/1996 a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R., S.S. n.12 dd. 13.7.2001, della D.G.R. 1282/2001.
2Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 37/1990
3Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 18/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
4Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 227 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 37/1990
2Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 227 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 37/1990
2Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 227 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 37/1990
2Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 18/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
CAPO X
 Centro regionale vitivinicolo
Art. 228

( ABROGATO )

Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 228 da art. 3, comma 1, L. R. 48/1990
2Partizione di cui fa parte l'art. 228, abrogata da art. 45, comma 1, L. R. 18/1993
3Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 48/1990
4Articolo abrogato da art. 45, comma 1, L. R. 18/1993
CAPO XI
 Istituzione di unità organizzative
di livello non direzionale
Art. 229

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
TITOLO II
 CONTROLLO E VIGILANZA
SUGLI ENTI REGIONALI
CAPO I
 Controllo di legittimità ed approvazione degli atti
Art. 230

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 230, abrogata da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 46/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 2, L. R. 29/1992
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 18/1993
5Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 18/1993
6Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 231

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 26, comma 4, L. R. 46/1990
2Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 232

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 46/1990
2Comma 1 sostituito da art. 26, comma 2, L. R. 46/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 18/1993
4Comma 1 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 18/1993
5Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 233

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
CAPO II
 Vigilanza e controllo sull' attività
Art. 234
1. Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente. Tali relazioni vengono inviate per conoscenza alla Presidenza del Consiglio regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 46/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 235
 
1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, dell' Assessore alle finanze o dell' Assessore competente, può disporre, in ogni tempo, ispezioni o verifiche sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente.
2. Può, altresì, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, inviare, previa diffida all' organo responsabile, un Commissario per l' adozione dell' atto medesimo.
Art. 236
 
1. Quando il Consiglio di amministrazione dell' ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare o quando, richiamato all' osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, può disporre lo scioglimento degli organi dell' ente e la nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.
2. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine, che non potrà superare la durata di mesi sei, per la costituzione della nuova amministrazione.
CAPO III
 Norme finali e disposizioni di carattere speciale
Art. 237
 
1. Restano ferme le disposizioni delle leggi regionali che disciplinano l' ordinamento degli enti di cui alla presente Parte IV che non riguardino l' organizzazione degli uffici ed il controllo e la vigilanza sugli enti medesimi.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 8/1988
2Comma 3 abrogato da art. 77, comma 4, L. R. 42/1996
TITOLO III
 UFFICI DI SEGRETERIA
Art. 238

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 238, abrogata da art. 129, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 3, L. R. 13/1989
3Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 2, L. R. 13/1989
4Comma 1 ter aggiunto da art. 17, comma 2, L. R. 13/1989
5Comma 1 sostituito da art. 26, comma 5, L. R. 46/1990
6Confermata la sostituzione di parole al comma 1, gia' disposta dall' art. 26 L.R. 46/90, ad opera dell' articolo 4 L.R. 48/90.
7Articolo abrogato da art. 129, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.