LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO II
 ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI
DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
CAPO I
 Distinzione e livelli delle strutture organizzative
Art. 28
 
1. In relazione alle diverse esigenze funzionali, l' organizzazione burocratica della Regione si distingue in:
a) strutture stabili;
b) strutture flessibili.

Art. 29
1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.
2. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.
3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 39/1993
2Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 13, comma 3, L. R. 13/1998
4Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 1/2000
5Articolo sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 10/2001
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 26/2001
7Articolo sostituito da art. 6, comma 4, L. R. 10/2002
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 10, L. R. 20/2002
9Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 4/2004
Art. 30
 
1. Le direzioni centrali costituiscono le unità fondamentali dell'organizzazione regionale per lo svolgimento di attività funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l'unità di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d'intervento.
2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attività omogenee.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 4/2004
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 13/1989
2Articolo abrogato da art. 55, comma 2, L. R. 18/1996
Art. 32
 
1. Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche, il Direttore generale può costituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni.
2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2004
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 74, L. R. 1/2005
3La locuzione "Direttore generale" si intende riferita al Segretario generale, come stabilito dall'art. 30, comma 1, del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/08/2008, n. 34).
Art. 32 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 4/2004
2La locuzione "Direttore generale" si intende riferita al Segretario generale, come stabilito dall'art. 30, comma 1, del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/08/2008, n. 34).
3Articolo abrogato da art. 29, comma 1, D. P. Reg. 359/2009 , (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), in forza di quanto stabilito dall'art. 3, c. 8, L.R. 18/1996.
CAPO II
 Organizzazione e funzioni dei Dipartimenti
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 35

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 67, comma 1, L. R. 49/1991 con effetto, ex articolo 89 della medesima legge, dal 16 novembre 1991.
2Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 36

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 49/1991 con effetto, ex articolo 89 della medesima legge, dal 16 novembre 1991.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 1/1998
3Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 35/1995
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 35/1997
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 36/1997
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 17/1998
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 26/1999
6Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 43 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 39/1993
2Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001