LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

PARTE I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 
1. L' ordinamento della Regione Friuli - Venezia Giulia si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica e dello Statuto speciale di autonomia.
Art. 2
 
1. L' azione legislativa ed amministrativa della Regione si informa ai seguenti principi e criteri fondamentali:
a) al metodo della programmazione per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dell' intera comunità regionale e del suo territorio;
b) al metodo del decentramento istituzionale e funzionale finalizzato anzitutto al potenziamento ed alla valorizzazione delle autonomie locali;
c) al metodo della collegialità decisionale ed operativa;
d) alla chiarezza, trasparenza, pubblicità ed imparzialità dell' attività amministrativa;
e) all' efficienza ed all' economicità della gestione, anche mediante la semplificazione e il generale snellimento delle procedure, nonché la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi;
f) alla massima e diffusa informazione in merito agli interventi ed alle provvidenze regionali.

Art. 3
 
1. L' organizzazione amministrativa della Regione, ai sensi dell' articolo 97 della Costituzione, per assicurare la funzionalità e l' efficienza dell' azione regionale, si ispira, a sua volta, ai seguenti principi e criteri fondamentali:
a) flessibilità ed integrazione delle strutture organizzative anche attraverso idonee verifiche procedimentali;
b) omogeneità e complementarietà delle funzioni e delle materie.

2. Allo stesso fine, l' organizzazione del lavoro deve valorizzare e consentire:
a) la più ampia partecipazione del personale ai vari livelli funzionali di operatività e la responsabilizzazione dello stesso, in relazione ai compiti affidati;
b) il metodo della collegialità;
c) la qualificazione professionale, anche attraverso il costante svolgimento di programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
d) la mobilità e la rotazione del personale;
e) l' adozione delle più moderne tecniche operative, anche attraverso il progressivo sviluppo dei sistemi informatici per l' automazione delle procedure;
e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.

Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 12/2001
Art. 4
 
1. La Regione, ai sensi degli articoli 11 e 59 dello Statuto di autonomia, attua il decentramento delle funzioni mediante conferimento o delega di attribuzioni agli enti locali, al fine di valorizzare l' autonomia nel quadro degli strumenti della programmazione regionale.
2. Nelle materie e relativamente alle funzioni oggetto di decentramento, le strutture regionali competenti curano i rapporti con gli enti delegatari o titolari delle funzioni trasferite, svolgendo la funzione di coordinamento per assicurare uniformità di indirizzo negli interventi.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 25/1993
Art. 6
 
1. Con successive leggi regionali si provvederà a disciplinare in maniera uniforme e semplificata le procedure relative alla concessione delle provvidenze e dei contributi previsti dalla legislazione regionale nei vari settori di intervento.