LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 69, abrogata da art. 3 bis, comma 2, L. R. 18/1996 a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R., S.S. n.12 dd. 13.7.2001, della D.G.R. 1282/2001.
2Comma 3 aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 25/1989
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 43/1990
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 184, comma 1, L. R. 5/1994, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 70, L. R. 1/2005
5Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
6Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
7Rinviata l' entrata in vigore della modifica, prevista dall' articolo 5 della L.R. 10/97, all' 11 settembre 1997, come disposto dall' articolo 32 della medesima L.R. 10/97, integrato dall' articolo 35 della L.R. 31/97.
8Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 13/1998