LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 32
 
1. Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche, il Direttore generale può costituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni.
2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2004
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 74, L. R. 1/2005
3La locuzione "Direttore generale" si intende riferita al Segretario generale, come stabilito dall'art. 30, comma 1, del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/08/2008, n. 34).